Premesso che:
con decreto direttoriale n. 8941 dell'11 gennaio 2021 (pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 10 febbraio 2021), la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero ha disposto per l'anno 2021 l'obbligo di comunicare la scelta esclusiva di effettuare la pesca dei gamberi di profondità, al fine di conoscere il numero di imbarcazioni che svolgono prevalentemente questo tipo di pesca e verificare il rispetto del numero massimo di giorni attribuiti a questo tipo di pesca dal regolamento (UE) 90/2021;
alla luce di quanto previsto dal decreto e poi chiarito dalla nota di chiarimenti del Ministero prot. n 0102251 del 2 marzo, le unità per le quali l'attività di prelievo nell'arco della campagna annuale di pesca risulta essere composta prevalentemente da gamberi di profondità (gambero rosso mediterraneo, gambero viola mediterraneo) erano tenute ad effettuare la comunicazione;
nella stessa nota interpretativa veniva specificato che per quota prevalente dovesse intendersi lo sbarco di almeno il 50 per cento di prodotto relativo a soli gamberi di profondità,
in data 14 giugno la Direzione generale ha pubblicato la circolare n. 272272 che ha disposto l'immediata chiusura delle attività di pesca del gambero di profondità (ARA e ARS) nelle sub aree geografiche (GSA) 9, 10 e 11 per le imbarcazioni con LFT (lunghezza fuori tutto) superiore a 24 metri;
la disposizione, data alle ore 17.00, della cessazione di tutte le attività di pesca, sbarco e commercializzazione del gambero di profondità nelle GSA 9, 10 ed 11 per le imbarcazioni con LFT superiore a 24 metri, a partire dalle ore 23.59 del giorno stesso, senza alcuna forma di preavviso o interlocuzione con le associazioni di settore ha provocato necessariamente una serie di difficoltà nella comunicazione alle imprese, con il rischio di incorrere anche in sanzioni;
a partire dal 14 giugno 2021, le imbarcazioni con LFT superiore a 24 metri che avessero effettuato la scelta della specie bersaglio nel gambero di profondità hanno dovuto interrompere la propria attività, con notevoli conseguenze in termini di sostenibilità economica e sociale;
tale situazione ha inoltre creato un precedente pericoloso che potrebbe verificarsi nuovamente in futuro per altre tipologie di pesca o per altre GSA;
la Direzione generale ha disposto con una circolare la cessazione della pesca del gambero di profondità che è una specie oggetto della scelta della "specie bersaglio" di cui al decreto direttoriale n. 8941 del 10 febbraio 2021. Tralasciando il vizio di forma attinente alla gerarchia delle fonti, si ricorda sul punto che la scelta suddetta, se effettuata, comporta l'obbligo di pescare gamberi di profondità con una quota prevalente allo sbarco per l'annualità 2021 che deve essere almeno per il 50 per cento composta da gamberi di profondità;
in data 13 agosto la Direzione generale ha pubblicato la nota prot. 0365055 con la quale, al fine di rispettare le previsioni del citato regolamento europeo, ha disposto la chiusura immediata delle attività di pesca dei gamberi di profondità ARA e ARS nelle GSA 9, 10 e 11 anche per le unità di LFT tra i 12 e i 24 metri a partire dalle ore 13.00 del 15 agosto 2021;
successivamente, in data 16 agosto, la stessa Direzione ha pubblicato una nuova nota (prot. n. 0365714) con la quale ha previsto che, al fine di evitare la completa interruzione dell'attività di pesca, "le unità che hanno effettuato la scelta di pesca prevalente dei gamberi di profondità ARA e ARS nelle GSA 9, 10, 11 possono aderire a tutte le misure previste per l'esercizio della pesca demersale ordinaria, ivi compresi i periodi di fermo obbligatorio" fino al 5 settembre 2021;
la stessa nota ha tuttavia modificato la percentuale di catture prevista dal decreto direttoriale di febbraio, stabilendo che le imbarcazioni che volessero aderire alle misure previste per la pesca demersale ordinaria (fino al 5 settembre) dovessero rispettare una percentuale di cattura complessiva di ARA e ARS inferiore al 40 per cento del totale delle catture per ogni singolo sbarco, venendo meno anche all'arco temporale della campagna di pesca annuale così come era previsto dal decreto citato;
la stessa nota ha poi precisato che le giornate di pesca effettuate da ciascuna unità nel periodo che intercorre tra il 16 agosto e il 5 settembre saranno detratte dal contingente individuale di sforzo per l'anno 2022,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno monitorare l'attività di gestione del Ministero relativamente allo sforzo di pesca nel segmento dei gamberi di profondità, al fine di chiarire una produzione normativa quantomeno confusa e a tratti contraddittoria;
se sia possibile conoscere la scelta effettuata negli ultimi anni dal Ministero in termini di gestione delle risorse, ovvero basata su un sistema di sforzo di pesca, quote o giornate di pesca;
al fine di scongiurare nuovi e spiacevoli episodi come quello descritto, se sia possibile rendere pubblici i dati relativi allo sforzo di pesca in tutte le GSA e per ogni tipologia di attrezzo o imbarcazione alla data di oggi in modo tale che gli operatori del settore siano edotti rispetto ad un futuro ed eventuale superamento della quota di sforzo disponibile, senza essere colti alla sprovvista;
se non sia il caso di valutare la possibilità per l'anno 2022 di attribuire a ciascuna imbarcazione un numero massimo di giornate di pesca da utilizzare nel corso dell'anno, così come la possibilità di promuovere piani di gestione locali, a livello di GSA, al fine di prevedere e concordare misure di gestione (ad esempio prevedere periodi di chiusura, limitare le imbarcazioni o gli attrezzi di pesca in determinati periodi, eccetera) che garantiscano una vera sostenibilità in termini biologici ma anche socio-economici, in linea e nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni unionali e nazionali.